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Società trasparente

In ottemperanza alla normativa in tema di trasparenza, riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” – Delibera ANAC n. 213 del 4 marzo 2020 e s.m.i. si pubblicano i seguenti documenti:

 

Accesso civico

Il diritto all’accesso civico consiste nella possibilità, per i cittadini, di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti che erogano servizi pubblici o svolgono attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni.

Tale diritto riguarda tanto i dati che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria (laddove i medesimi dati non risultino pubblicati), quanto ogni altro dato, documento e informazione entro i limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013, attraverso gli istituti dell’accesso civico semplice e dell’accesso civico generalizzato.
Le strutture sanitarie private accreditate sono soggette al diritto di accesso civico in relazione ai soli dati, documenti e informazioni relativi allo svolgimento dell’attività di assistenza sanitaria.
Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 5 e ss. del D. Lgs. 33/2013, la società si riserva di dare comunicazione delle richieste pervenute agli eventuali controinteressati e di dare diniego alle richieste di accesso per le ragioni e i motivi indicati dalla legge.
Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D. Lgs. 33/2013 il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla società per la riproduzione su supporti materiali.

Le richieste di accesso ricevute sono riportate in apposito registro.

Accesso civico semplice – Modalità di presentazione delle richieste

L’accesso civico semplice (art. 5, comma primo, del D. Lgs. n. 33/2013) consente a chiunque il diritto di richiedere ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Il competente per l’accesso civico semplice è il direttore di struttura.
La richiesta di accesso civico semplice ai sensi dell’art. 5, comma primo, del D. Lgs. n. 33/2013, dovrà identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e potrà essere presentata alternativamente:

  • Via Pec all’indirizzo gestio@lamiapec.it
  • Via mail o tramite posta ordinaria all’indirizzo della struttura
  • Di persona presso l’indirizzo della struttura

Titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, è il Presidente, contattabile all’indirizzo di posta elettronica presidenza@gestioservizi.com

Accesso civico generalizzato – Modalità di presentazione delle richieste

L’accesso civico generalizzato (art. 5, comma secondo, del D. Lgs. n. 33/2013) consente a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del D.Lgs.33/2013.
Il competente per l’accesso civico generalizzato è il direttore di struttura.
La richiesta di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma secondo, del D. Lgs. n. 33/2013 dovrà identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e potrà essere presentata alternativamente:

  • Via Pec all’indirizzo gestio@lamiapec.it
  • Via mail o tramite posta ordinaria all’indirizzo della struttura
  • Di persona presso l’indirizzo della struttura

 

Class Action

Non ci sono class action in corso.

 

Carta dei servizi

La Carta dei Servizi è il documento con il quale comunichiamo alla nostra utenza gli impegni riguardo servizi, le modalità di erogazione degli stessi, gli standard di qualità. Nella Carta dei Servizi informiamo i nostri utenti sulle modalità di tutela previste. Le nostre Carte dei Servizi sono redatte secondo le linee guida della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994 Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”.

 

Liste di attesa

I criteri di inserimento degli ospiti nelle residenze socio-sanitarie sono definiti dalle diverse procedure regionali in vigore e dalle indicazioni nell’ambito della contrattualizzazione. Nelle regioni in cui viene demandato all’ospite la facoltà di scelta della struttura a cui rivolgersi, la procedura in essere presso Gestio SRL prevede una valutazione preliminare della domanda da parte della Direzione di Struttura e delle figure socio sanitarie competenti. L’inserimento dell’ospite nella lista d’attesa è il risultato della valutazione di più criteri: quello dell’urgenza del ricovero (dimissioni ospedaliere/segnalazioni da parte dei Servizi Sociali), quello dell’ordine cronologico della domanda e quello della compatibilità del posto libero con le esigenze sanitarie e sociali del futuro ospite.

Scarica la visura camerale

Anno 2023

Anno 2022

Bilancio al 31-12-2022

Allegato 1.4 alla delibera ANAC n. 201/2022 – Documento di attestazione per le fondazioni, associazioni ed enti di diritto privato di cui al § 1.4.

Allegato 2.4. Griglia rilevazione al 31.05.2022 per associazioni, fondazioni e enti di diritto privato – par. 1.4

Allegato 3. Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o degli organismi con funzioni analoghe